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Statuto Art. 1 – E’ costituita l’associazione “Irideventi”, una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del codice civile, nonché dal presente Statuto. Art. 2 – L’associazione “Irideventi” persegue i seguenti scopi: Valorizzazione della cultura in ogni sua forma ed espressione Affermazione del diritto alla cultura, all’educazione ed alla formazione permanente Ampliamento della conoscenza letteraria, musicale ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente Art. 3 – L’associazione “Irideventi”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali in particolare: attività culturali: incontri, convegni, dibattiti, conferenze, organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, allestimento di mostre, proiezioni di film e documentari, promozione ed organizzazione di rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche, concerti musicali attività di formazione: corsi di formazione e aggiornamento culturale, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca attività editoriale e varie: organizzazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, creazione di siti web, istituzione di web tv e web radio, pubblicazione di libri, giornali o bollettini informativi per i soci. Art. 4 – All’interno dell’associazione vengono attuati i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui, e si darà ad ogni socio la possibilità di valorizzare le proprie attitudini e le proprie capacità umane e professionali, dando pari opportunità a uomini e donne, onde partecipare allo sviluppo della democrazia e della persona umana. Tutte le attività dell’associazione – e pertanto dei soci – devono anche essere mirate a portare all’esterno tali principi e valori. Art. 5– L’associazione “Irideventi” è aperta a tutti coloro che, residenti in Italia, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci di suddividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori: i quali hanno partecipato alla formazione dell’atto costitutivo. Soci ordinari: i quali aderiscono all’associazione condividendo e accentandone le finalità Entrambe le suddette categorie si impegnano al pagamento di una quota di iscrizione ed al versamento annuale, per tutta la permanenza del vincolo associativo, di un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. Soci onorari: persone, enti o istituzioni che si siano distinti in ambito culturale, ovvero abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno, ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento tanto della quota di iscrizione quanto del contributo annuale. La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili. Art. 6– L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per: recesso volontario mancato versamento della quota associativa cessazione, estinzione o scioglimento dei relativi organismi espulsione a seguito di diffida decesso del socio Art. 7– Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di voto, in particolare tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Art. 9 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: Beni immobili e mobili Contributi Donazioni e lasciti Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività Attività marginali di carattere commerciale e produttivo Erogazioni e/o contributi di enti pubblici Ogni altra entrata purchè di natura lecita I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. A fine anno, gli eventuali avanzi di bilancio saranno destinati al finanziamento delle attività culturali ed iniziative di vario genere intraprese dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali, ovvero saranno utilizzati per l’acquisto di beni strumentali, utili all’associazione, o accantonati per futuri utilizzi. Art. 10 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato. Art. 11 – Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci Presidente Consiglio Direttivo Art. 12 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio di e-mail ai soci e/o affissione all’albo della sede del relativo verbale. Art. 13 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo approva il regolamento interno approva il bilancio preventivo e consuntivo L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario generale, Tesoriere, un socio eletto. Il numero minimo di componenti è di 3, il numero massimo è di 5 componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere nuovamente eletti al termine della stessa. Da ciascuna carica è possibile dimettersi. In caso di necessità, prima che sia nominato dall’assemblea il nuovo membro del consiglio eventualmente dimessosi, il Consiglio Direttivo può decidere di affidare la carica ad interim ad un altro membro dello stesso. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci. Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione “Irideventi”. Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da: il presidente almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea Formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo Stabilire gli importi dei contributi annuali delle varie categorie di soci Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione e/o inviare per e-mail ai soci. Art. 16 – Il Presidente dura in carica 4 anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 17 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 18 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo un rimborso spese varie regolarmente documentate. Ogni socio eletto può essere eletto nuovamente al termine del periodo di durata in carica. Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. -------------------------------------------- FINE STATUTO ---------------------------------------- REGOLAMENTO INTERNO IRIDEVENTI
1) Ogni socio della Irideventi è libero di sottoporre al consiglio direttivo una proposta di evento da organizzare, di concorso da bandire, di corso formativo, ecc. in accordo con le finalità dell'associazione espresse nello Statuto. Nella proposta, in formato scritto, devono essere presentate le seguenti informazioni orientative: format e contenuto; periodo; location; target; spese previste per la realizzazione; possibilità di autocopertura delle spese; eventuale possibilità di entrate per l'associazione. Tali dati possono essere indicativi o presentati sotto forma di più opzioni tra le quali poter scegliere (es. location o X o Y). |
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